ORDINANZA N. 11
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge della Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia); del n. 14 della tariffa allegata alla legge della Regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali), promossi con ordinanze emesse il 1ø aprile 1986 dal Tribunale di Torino, il 22 novembre 1985, dal Tribunale di Roma (n. 24 ordinanze), iscritte ai nn. 434, da 471 a 482, da 495 a 506 del registro ordinanze 1986, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 42 della 1a serie speciale del 1986;
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza 1ø aprile 1986 il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia nella misura di lire ottomila per ettaro;
che con la stessa ordinanza, in via subordinata, é stata sollevata anche, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968;
che con le altre ordinanze indicate in epigrafe, emesse dal Tribunale di Roma il 22 novembre 1985, é stata sollevata altresì, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, nella parte in cui fissa in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione regionale per le riserve di caccia;
Considerato che, vertendo su questioni analoghe, i giudizi vanno riuniti;
che con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 questa Corte si é già pronunciata su questioni identiche, dichiarando costituzionalmente illegittimi, nelle parti impugnate, l'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e l'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13; dichiarando assorbita, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme su dette, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968;
che, pertanto, essendo stati gli artt. 57 della l. Reg. Piemonte n. 60 del 1979 e 4 della l. Reg. Lazio n. 79 del 1979 già dichiarati costituzionalmente illegittimi e non sussistendo ragioni, quanto alle altre norme impugnate, per discostarsi dalla precedente decisione, le questioni risultano già decise;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia); del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); dell'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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